L’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, stabilisce che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ex L.818/84, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti dalla data dell’entrata in vigore del decreto, dal 27/08/2011.
Al termine del quinquennio di riferimento, il Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista interessato. Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, il Collegio provinciale provvede a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente della durata del periodo di sospensione.