COME ISCRIVERSI AL REGISTRO DEI PRATICANTI
Per iscriversi al registro dei praticanti dei periti industriali è necessario:
- essere in possesso di diploma di perito industriale vecchio e nuovo ordinamento,
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine presso il quale l’iscrizione è richiesta;
- avere un praticantato in una delle forme sotto citate:
- iniziare un tirocinio professionale che avrà una durata massima di 18 mesi, in collaborazione o in attività tecnico subordinata con le mansioni proprie del diploma;
- oppure avere completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine (i professionisti devono iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio – ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17);
- oppure avere prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- oppure essere in possesso, oltre ad uno dei titoli di studio citati, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di istruzione e formazione tecnica superiore comprensivi di tirocini di sei mesi
Si può accedere al registro dei praticanti anche con Laurea triennale, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 comprensiva di un tirocinio di sei mesi.
Dal 29/05/2021 l’iscrizione al registro dei praticanti sarà valida solo con laurea triennale. Salvo eventuali modifiche.
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Riferimenti di Legge:
DPR 5 giugno 2001, n. 328 – modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
2 febbraio 1990, n. 17 – modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali.
DPR 15/3/2010 n. 88 – regolamento recante le norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e ss.mm.
L. 89 del 26 maggio 2016 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
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LINK al sito dell’ Albo Unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
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