Ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a), del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in applicazione del principio di compatibilità previsto per gli Ordini professionali, si precisa che l’Ordine non eroga servizi pubblici riconducibili alla fattispecie prevista dalla citata disposizione e, pertanto, non sussistono costi contabilizzati relativi a servizi pubblici da pubblicare nella presente sezione.
L’obbligo di pubblicazione è, pertanto, da ritenersi non applicabile all’Ordine in ragione dell’assenza di servizi pubblici riconducibili alla fattispecie normativa.